Prescrizioni EUDR

Adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero

B SIDE ITALIA SUPPORTA LE AZIENDE NEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO EUDR, ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ASSISTENZA OPERATIVA FINALIZZATE ALLA TRACCIABILITÀ DELLA SUPPLY CHAIN, ALLA DUE DILIGENCE E ALL’INTEGRAZIONE DEI REQUISITI NORMATIVI NEI PROCESSI AZIENDALI

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, introduce specifici obblighi per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati alle catene globali di approvvigionamento.

Il Regolamento disciplina l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione Europea, nonché l’esportazione, di determinati prodotti che contengono, sono stati alimentati o sono stati realizzati utilizzando materie prime considerate rilevanti.

Le materie prime interessate sono: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno.

Il Regolamento si applica anche a numerosi prodotti derivati individuati nell’Allegato I, tra cui prodotti in legno, carta, mobili, cuoio, cioccolato, pneumatici e altri articoli classificati mediante specifici codici doganali.

Per poter essere immessi o messi a disposizione sul mercato europeo oppure esportati dall’Unione, i prodotti interessati devono essere:
- a deforestazione zero;
- prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione;
- accompagnati, quando previsto, da una dichiarazione di dovuta diligenza.

La verifica non riguarda soltanto la provenienza geografica del prodotto, ma richiede un sistema strutturato per raccogliere informazioni, garantire la tracciabilità della filiera, valutare il rischio e conservare adeguate evidenze documentali.

Per molte aziende l’adeguamento all’EUDR richiede quindi il coinvolgimento coordinato delle funzioni acquisti, qualità, logistica, amministrazione e commerciale, oltre a una gestione più strutturata dei rapporti con i fornitori.

VANTAGGI
• Comprendere gli obblighi applicabili alla propria azienda;
• Migliorare la tracciabilità della supply chain e la gestione dei fornitori;
• Organizzare in modo strutturato il sistema di due diligence;
• Ridurre il rischio di non conformità e di interruzioni nella commercializzazione dei prodotti;
• Integrare i requisiti EUDR nei processi aziendali esistenti.

AZIONI RICHIESTE
• Verifica dei prodotti e dei materiali rispetto al campo di applicazione dell'EUDR;
• Raccolta e Organizzare delle informazioni provenienti dalla supply chain;
• Effettuazione della valutazione del rischio e predisposizione del sistema di due diligence;
• Definizione di procedure, responsabilità e modalità di gestione della documentazione;
• aggiornamento delle informazioni e delle evidenze richieste dal Regolamento.

Come B SIDE ITALIA siamo in grado di fornire alle aziende la consulenza tecnico / normativa necessaria per le seguenti fasi:

- Analisi preliminare dell'applicabilità del Regolamento EUDR ai prodotti e ai materiali commercializzati;

- Identificazione del perimetro di applicazione e dei fornitori coinvolti;

- Mappatura della supply chain e verifica della tracciabilità delle materie prime;

- Definizione delle informazioni e della documentazione da richiedere ai fornitori;

- Supporto nella raccolta delle informazioni relative all'origine e alla geolocalizzazione delle aree di produzione;

- Impostazione del sistema di due diligence previsto dal Regolamento;

- Valutazione del rischio associato ai prodotti, ai fornitori e ai Paesi di origine e individuazione delle eventuali misure di mitigazione;

- Definizione di procedure, ruoli e responsabilità per la gestione degli adempimenti EUDR;

- Organizzazione della documentazione e delle modalità di aggiornamento e conservazione delle evidenze;

- Formazione del personale e affiancamento operativo per l'integrazione dei requisiti EUDR nelle procedure aziendali.



Domande frequenti (FAQ)

Per verificare l’applicabilità dell’EUDR è necessario analizzare i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato europeo oppure esportati dall’Unione.

Occorre in particolare verificare:
• la materia prima utilizzata;
• la tipologia di prodotto;
• il codice doganale;
• il ruolo ricoperto dall’impresa;
• la posizione dell’azienda all’interno della supply chain.

Non è sufficiente considerare soltanto il settore aziendale o il materiale prevalente: l’effettiva applicabilità dipende dai prodotti elencati nell’Allegato I del Regolamento e dalle attività svolte dall’impresa.

Il Regolamento EUDR è entrato in vigore nel 2023, ma l’applicazione dei principali obblighi è stata rinviata.

Gli articoli fondamentali relativi alla conformità, alla due diligence e ai controlli si applicheranno dal 30 dicembre 2026.

Per determinate persone fisiche, microimprese e piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024, la decorrenza è prevista dal 30 giugno 2027, salvo le eccezioni applicabili ai prodotti già rientranti nel precedente Regolamento UE sul legno.

Considerata la quantità di dati da ottenere dai fornitori e la possibile complessità della supply chain, è opportuno avviare l’analisi con adeguato anticipo.

L’EUDR riguarda prodotti contenenti, realizzati o ottenuti utilizzando:
• bovini;
• cacao;
• caffè;
• palma da olio;
• gomma;
• soia;
• legno.

Sono inoltre coinvolti numerosi prodotti derivati, tra cui alcune tipologie di carne e cuoio, cioccolato, prodotti a base di caffè, olio di palma, pneumatici, legname, carta, mobili e altri prodotti indicati nell’Allegato I.

La verifica deve essere effettuata considerando il codice doganale specifico del prodotto.

La due diligence è il processo attraverso il quale l’azienda raccoglie le informazioni necessarie sui prodotti e sulla loro origine, valuta il rischio di non conformità e individua eventuali misure per ridurlo o gestirlo.

Il processo comprende generalmente:
• raccolta delle informazioni;
• verifica dell’origine;
• tracciabilità della filiera;
• analisi della documentazione;
• valutazione del rischio;
• eventuale mitigazione;
• conservazione delle evidenze.

La due diligence non deve quindi essere considerata come un singolo documento, ma come un sistema organizzato e aggiornato nel tempo.

La geolocalizzazione costituisce uno degli elementi centrali della tracciabilità prevista dall’EUDR.

Gli operatori interessati devono essere in grado di indicare l’origine delle materie prime e, nei casi previsti, fornire le coordinate geografiche dei terreni o delle aree di produzione.

Nel Sistema Informativo EUDR le coordinate possono essere inserite singolarmente, disegnate su una mappa o caricate mediante file in formato GeoJSON.

Le modalità applicabili devono essere valutate in funzione della materia prima, del prodotto, del ruolo aziendale e delle eventuali semplificazioni previste dal Regolamento.

Le informazioni da richiedere dipendono dal prodotto e dalla posizione del fornitore nella catena di approvvigionamento.

In generale può essere necessario acquisire:
• descrizione e identificazione dei prodotti;
• quantità fornite;
• Paese e area di produzione;
• origine delle materie prime;
• informazioni di geolocalizzazione;
• documentazione relativa alla legalità della produzione;
• riferimenti alle dichiarazioni di due diligence, ove disponibili;
• evidenze relative alla tracciabilità;
• informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

È utile adottare richieste standardizzate e definire procedure interne per verificare, aggiornare e conservare le informazioni ricevute.

I nostri consulenti sono a disposizione per una valutazione preliminare dell’applicabilità del Regolamento EUDR alla tua azienda e per definire un percorso di formazione e assistenza proporzionato alla complessità della supply chain e dei processi aziendali.

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