Per verificare l’applicabilità dell’EUDR è necessario analizzare i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato europeo oppure esportati dall’Unione.
Occorre in particolare verificare:
• la materia prima utilizzata;
• la tipologia di prodotto;
• il codice doganale;
• il ruolo ricoperto dall’impresa;
• la posizione dell’azienda all’interno della supply chain.
Non è sufficiente considerare soltanto il settore aziendale o il materiale prevalente: l’effettiva applicabilità dipende dai prodotti elencati nell’Allegato I del Regolamento e dalle attività svolte dall’impresa.
Il Regolamento EUDR è entrato in vigore nel 2023, ma l’applicazione dei principali obblighi è stata rinviata.
Gli articoli fondamentali relativi alla conformità, alla due diligence e ai controlli si applicheranno dal 30 dicembre 2026.
Per determinate persone fisiche, microimprese e piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024, la decorrenza è prevista dal 30 giugno 2027, salvo le eccezioni applicabili ai prodotti già rientranti nel precedente Regolamento UE sul legno.
Considerata la quantità di dati da ottenere dai fornitori e la possibile complessità della supply chain, è opportuno avviare l’analisi con adeguato anticipo.
L’EUDR riguarda prodotti contenenti, realizzati o ottenuti utilizzando:
• bovini;
• cacao;
• caffè;
• palma da olio;
• gomma;
• soia;
• legno.
Sono inoltre coinvolti numerosi prodotti derivati, tra cui alcune tipologie di carne e cuoio, cioccolato, prodotti a base di caffè, olio di palma, pneumatici, legname, carta, mobili e altri prodotti indicati nell’Allegato I.
La verifica deve essere effettuata considerando il codice doganale specifico del prodotto.
La due diligence è il processo attraverso il quale l’azienda raccoglie le informazioni necessarie sui prodotti e sulla loro origine, valuta il rischio di non conformità e individua eventuali misure per ridurlo o gestirlo.
Il processo comprende generalmente:
• raccolta delle informazioni;
• verifica dell’origine;
• tracciabilità della filiera;
• analisi della documentazione;
• valutazione del rischio;
• eventuale mitigazione;
• conservazione delle evidenze.
La due diligence non deve quindi essere considerata come un singolo documento, ma come un sistema organizzato e aggiornato nel tempo.
La geolocalizzazione costituisce uno degli elementi centrali della tracciabilità prevista dall’EUDR.
Gli operatori interessati devono essere in grado di indicare l’origine delle materie prime e, nei casi previsti, fornire le coordinate geografiche dei terreni o delle aree di produzione.
Nel Sistema Informativo EUDR le coordinate possono essere inserite singolarmente, disegnate su una mappa o caricate mediante file in formato GeoJSON.
Le modalità applicabili devono essere valutate in funzione della materia prima, del prodotto, del ruolo aziendale e delle eventuali semplificazioni previste dal Regolamento.
Le informazioni da richiedere dipendono dal prodotto e dalla posizione del fornitore nella catena di approvvigionamento.
In generale può essere necessario acquisire:
• descrizione e identificazione dei prodotti;
• quantità fornite;
• Paese e area di produzione;
• origine delle materie prime;
• informazioni di geolocalizzazione;
• documentazione relativa alla legalità della produzione;
• riferimenti alle dichiarazioni di due diligence, ove disponibili;
• evidenze relative alla tracciabilità;
• informazioni necessarie alla valutazione del rischio.
È utile adottare richieste standardizzate e definire procedure interne per verificare, aggiornare e conservare le informazioni ricevute.