PPWR/REGOLAMENTO UE IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO: PUBBLICATI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI E FAQ UFFICIALI
La Commissione Europea ha pubblicato due importanti documenti per supportare un’applicazione uniforme del Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR:
📌 gli Orientamenti interpretativi (C/2026/3084)
📌 le nuove FAQ ufficiali
Un chiarimento particolarmente importante per le imprese riguarda la definizione di “fabbricante” e, quindi, l’individuazione del soggetto responsabile della conformità dell’imballaggio.
🔎 CHI È IL FABBRICANTE?
Il fabbricante non coincide necessariamente con chi produce materialmente l’imballaggio. Assume particolare rilievo il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato e lo commercializza con il proprio nome o marchio.
In particolare:
➡️ Imballaggi per la vendita: il fabbricante è normalmente il soggetto che effettua le fasi finali, come riempimento e sigillatura, spesso coincidente con il titolare del marchio del prodotto.
➡️ Imballaggi di trasporto e di servizio: normalmente è l’impresa che fabbrica l’imballaggio nella sua forma finale. Se però l’utilizzatore lo contrassegna chiaramente con il proprio nome o marchio, sarà quest’ultimo ad assumere il ruolo di fabbricante.
➡️ È prevista una specifica disciplina per le microimprese, quando il fornitore dell’imballaggio si trova nello stesso Stato membro.
📄 DAL 12 AGOSTO 2026: ATTENZIONE ALLA CONFORMITÀ
Dal 12 agosto 2026 trovano applicazione gli obblighi PPWR previsti per fabbricanti e importatori, fermo restando che alcuni requisiti sostanziali hanno decorrenze successive.
Il fabbricante deve garantire la conformità degli imballaggi ai requisiti applicabili e predisporre la Dichiarazione UE di conformità. I fornitori, invece, devono mettere a disposizione le informazioni e la documentazione tecnica necessarie. La responsabilità legale della conformità resta comunque in capo al fabbricante.
⚠️ COSA FARE ORA?
Per le imprese diventa fondamentale verificare imballaggio per imballaggio il proprio ruolo nella filiera, i rapporti con i fornitori, l’utilizzo del proprio marchio e la disponibilità della documentazione necessaria.
Il PPWR, quindi, non interessa soltanto i produttori di imballaggi, ma può coinvolgere direttamente molte imprese che commercializzano prodotti imballati.
🤝 B SIDE ITALIA S.r.l. è a disposizione delle aziende per l’analisi degli obblighi PPWR, l’individuazione di ruoli e responsabilità e il supporto nel percorso di adeguamento ai nuovi requisiti.
Documento di orientamento interpretativo:
https://lnkd.in/da7mNp6Q
Frequently Asked Questions (FAQ)
https://lnkd.in/dASPmYNc
#PPWR #Packaging #Imballaggi #RegolamentoUE #Conformità #EconomiaCircolare #Sostenibilità #Ambiente #Imprese
La Commissione Europea ha pubblicato due importanti documenti per supportare un’applicazione uniforme del Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR:
📌 gli Orientamenti interpretativi (C/2026/3084)
📌 le nuove FAQ ufficiali
Un chiarimento particolarmente importante per le imprese riguarda la definizione di “fabbricante” e, quindi, l’individuazione del soggetto responsabile della conformità dell’imballaggio.
🔎 CHI È IL FABBRICANTE?
Il fabbricante non coincide necessariamente con chi produce materialmente l’imballaggio. Assume particolare rilievo il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato e lo commercializza con il proprio nome o marchio.
In particolare:
➡️ Imballaggi per la vendita: il fabbricante è normalmente il soggetto che effettua le fasi finali, come riempimento e sigillatura, spesso coincidente con il titolare del marchio del prodotto.
➡️ Imballaggi di trasporto e di servizio: normalmente è l’impresa che fabbrica l’imballaggio nella sua forma finale. Se però l’utilizzatore lo contrassegna chiaramente con il proprio nome o marchio, sarà quest’ultimo ad assumere il ruolo di fabbricante.
➡️ È prevista una specifica disciplina per le microimprese, quando il fornitore dell’imballaggio si trova nello stesso Stato membro.
📄 DAL 12 AGOSTO 2026: ATTENZIONE ALLA CONFORMITÀ
Dal 12 agosto 2026 trovano applicazione gli obblighi PPWR previsti per fabbricanti e importatori, fermo restando che alcuni requisiti sostanziali hanno decorrenze successive.
Il fabbricante deve garantire la conformità degli imballaggi ai requisiti applicabili e predisporre la Dichiarazione UE di conformità. I fornitori, invece, devono mettere a disposizione le informazioni e la documentazione tecnica necessarie. La responsabilità legale della conformità resta comunque in capo al fabbricante.
⚠️ COSA FARE ORA?
Per le imprese diventa fondamentale verificare imballaggio per imballaggio il proprio ruolo nella filiera, i rapporti con i fornitori, l’utilizzo del proprio marchio e la disponibilità della documentazione necessaria.
Il PPWR, quindi, non interessa soltanto i produttori di imballaggi, ma può coinvolgere direttamente molte imprese che commercializzano prodotti imballati.
🤝 B SIDE ITALIA S.r.l. è a disposizione delle aziende per l’analisi degli obblighi PPWR, l’individuazione di ruoli e responsabilità e il supporto nel percorso di adeguamento ai nuovi requisiti.
Documento di orientamento interpretativo:
https://lnkd.in/da7mNp6Q
Frequently Asked Questions (FAQ)
https://lnkd.in/dASPmYNc
#PPWR #Packaging #Imballaggi #RegolamentoUE #Conformità #EconomiaCircolare #Sostenibilità #Ambiente #Imprese