Occorre analizzare il ruolo ricoperto nella filiera e verificare quali obblighi risultano applicabili in base all'attività svolta e agli imballaggi immessi sul mercato.
Il Regolamento (UE) 2025/40 interessa tutti gli operatori economici coinvolti nella filiera degli imballaggi. In particolare devono verificare i propri obblighi:
• fabbricanti di imballaggi;
• produttori;
• importatori;
• distributori;
• fornitori;
• aziende che immettono sul mercato prodotti imballati.
Gli obblighi variano in funzione del ruolo ricoperto nella filiera. In alcuni casi il Regolamento considera l'importatore o il distributore come fabbricante, attribuendogli i relativi obblighi di conformità. Per questo motivo il primo passo consiste nell'individuare correttamente il ruolo dell'operatore economico.
Il Regolamento (UE) 2025/40 è già entrato in vigore, ma la sua applicazione è progressiva.
I primi adempimenti operativi diventeranno applicabili dal 12 agosto 2026, data dalla quale molte aziende dovranno aver completato le verifiche previste dal Regolamento, predisposto la documentazione richiesta e verificato la conformità dei propri imballaggi.
Successivamente entreranno in vigore ulteriori disposizioni previste dal PPWR secondo il calendario stabilito dall'Unione Europea.
Sono interessate tutte le imprese che progettano, producono, importano, distribuiscono o commercializzano imballaggi oppure prodotti confezionati.
Tra i principali settori coinvolti rientrano:
• produttori di imballaggi;
• industrie alimentari;
• aziende cosmetiche;
• aziende chimiche;
• imprese farmaceutiche;
• produttori di articoli industriali;
• aziende di e-commerce;
• importatori di merci confezionate;
• distributori e grossisti.
Anche le aziende che acquistano imballaggi da fornitori esterni potrebbero essere soggette a specifici obblighi previsti dal Regolamento.
Dipende dal ruolo ricoperto dall'azienda.
Per i fabbricanti, il Regolamento prevede l'obbligo di:
effettuare la valutazione della conformità;
redigere la Dichiarazione UE di Conformità;
predisporre e mantenere la documentazione tecnica prevista;
garantire la conformità della produzione nel tempo.
Per importatori e distributori gli obblighi sono differenti e riguardano principalmente la verifica che il fabbricante abbia adempiuto alle prescrizioni previste dal Regolamento.
Il PPWR introduce responsabilità più precise lungo tutta la filiera.
I fabbricanti devono verificare la conformità degli imballaggi, predisporre la Dichiarazione UE di Conformità, assicurare la tracciabilità dei prodotti e riportare le informazioni obbligatorie sugli imballaggi o tramite QR Code.
Gli importatori possono immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi e devono verificare che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi previsti dal Regolamento.
I distributori devono esercitare la dovuta diligenza, verificare etichettatura, registrazione EPR, tracciabilità e assicurare che le condizioni di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità degli imballaggi.
Il Regolamento (UE) 2025/40 prevede che ciascuno Stato membro definisca il proprio sistema sanzionatorio.
Ad oggi la normativa italiana di recepimento delle sanzioni non è ancora stata definita, pertanto non è possibile indicare importi o misure specifiche.
Resta tuttavia fondamentale adeguarsi nei tempi previsti, poiché la mancata conformità potrà comportare conseguenze quali limitazioni all'immissione sul mercato degli imballaggi, contestazioni da parte delle autorità competenti e responsabilità lungo la filiera commerciale. (Questa risposta integra la scheda informativa con il quadro normativo generale, poiché il documento non tratta il tema delle sanzioni.)